Impugnativa licenziamenti o trasferimenti: la decadenza è interrotta anche dal ricorso cautelare
19 ottobre 2020
Con la sentenza n. 212 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., poiché la sanzione della perdita di efficacia dell’impugnativa del trasferimento, ovvero di un altro atto datoriale assoggettato al regime di cui al citato comma 2, nonostante il tempestivo deposito di un ricorso cautelare, è sproporzionata rispetto al fine perseguito dal legislatore e si pone, altresì, in contrasto con il principio di ragionevolezza, anche all’esito della comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.
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